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Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

63155
Stato 10 occorrenze
  • 1971
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato non implica decadenza.

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

L'amministrazione all'atto di costituirsi in giudizio, deve produrre il provvedimento impugnato nonché, anche in copie autentiche, gli atti e i

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Se entro il termine per la fissazione dell'udienza la amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme alla istanza del ricorrente

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procedura civile. La proposizione di tale istanza non preclude lo esame della domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

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tutto o in parte l'atto impugnato, e, quando è investito di giurisdizione di merito, può anche riformare l'atto o sostituirlo, salvi gli ulteriori

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giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato, o quanto meno deve fornirsi prova del

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, contro il provvedimento impugnato, se, nel termine di novanta giorni, la pubblica amministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione

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parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'organo che ha emanato l'atto impugnato e deve essere depositata in segreteria entro venti giorni

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Nel termine di venti giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del ricorso, l'organo che ha emesso l'atto impugnato e le altre parti

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si

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